La Cassazione “ferma il cronometro” del Garante Privacy: senza termini certi il potere punitivo si consuma (caso Report–Siri)

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Un’Authority può chiedere rigore a tutti, ma non può permettersi l’eternità per sé.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 759/2025 decisa il 16 dicembre 2025, ha respinto i ricorsi collegati al contenzioso tra RAI, Garante per la protezione dei dati personali e Armando Siri sul caso ReportPresa Diretta. Il cuore della pronuncia non è “se” un’inchiesta sia legittima, ma “quando” un’Authority può colpire: il potere sanzionatorio deve stare dentro termini perentori. Se l’Autorità sfora, quel potere si consuma.

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La vicenda nasce dal reclamo presentato da Siri nel novembre 2020 per la diffusione in tv di due e-mail mostrate in servizi di Presa Diretta (28 settembre 2020) e Report (26 ottobre 2020). Nel luglio 2023 il Garante aveva dichiarato fondato il reclamo e disposto il divieto di ulteriore diffusione delle e-mail, oltre a un ammonimento alla RAI. Il Tribunale di Roma aveva annullato quel provvedimento; la Cassazione ora conferma l’impostazione: niente potere punitivo “senza scadenza”.

Il punto vero: il tempo non è un dettaglio, è garanzia

La Cassazione mette nero su bianco un principio che vale oltre questa storia: la pubblica amministrazione non può esercitare una potestà punitiva senza un confine temporale certo. Perché? Perché un procedimento che dura anni, anche prima della decisione finale, diventa esso stesso una punizione: logora il diritto di difesa, altera la certezza del diritto e crea un effetto “cappa” su chi è sottoposto al controllo.

Nel caso specifico, la Corte ricostruisce due fasi distinte: una fase preistruttoria (investigativa) e una fase sanzionatoria “in senso stretto”. Il confine non è teorico: è il momento in cui l’Autorità contesta formalmente le presunte violazioni e avvia il procedimento per adottare misure e sanzioni. Da lì, scatta un termine perentorio previsto dal regolamento interno dell’Autorità: 120 giorni. Se si va oltre, il potere decade nei fatti: non si può più colpire.

Cosa dice la sentenza: 120 giorni, non “quando capita”

La Cassazione richiama la propria giurisprudenza recente e un passaggio decisivo: la predefinizione di un limite temporale per l’emissione di una sanzione è una garanzia che discende da principi costituzionali, non un vezzo procedurale. Nel linguaggio della sentenza, se manca un termine finale, l’Authority finisce in una posizione ingiustificatamente privilegiata rispetto ai cittadini e ai soggetti controllati, con un potere che può restare “appeso” per anni.

Applicato ai fatti: dopo il reclamo del 25 novembre 2020, il Garante avvia interlocuzioni e acquisizioni; poi comunica l’avvio del procedimento sanzionatorio nell’agosto 2021. Da quel momento (e, tecnicamente, dalla contestazione formale), la finestra dei 120 giorni porta la scadenza tra novembre e dicembre 2021. Ma la misura finale arriva soltanto nel luglio 2023. Troppo tardi: oltre qualunque logica di tempestività.

La Corte fa anche pulizia di un equivoco: corregge il ragionamento del giudice di merito nella parte in cui aveva agganciato la perentorietà a un termine “auto-assegnato” più ampio. Ma è una correzione tecnica che non cambia l’esito: anche col termine corretto dei 120 giorni, l’Authority è fuori tempo massimo.

Il contenuto del provvedimento del Garante: divieto e ammonimento

Nel provvedimento del luglio 2023, il Garante dichiara il reclamo fondato e qualifica come illecito il trattamento legato alla diffusione delle e-mail, disponendo il divieto di ulteriore diffusione e un ammonimento alla RAI. La motivazione ruota attorno alla tutela della corrispondenza, al bilanciamento con il diritto di cronaca e al principio di essenzialità dell’informazione in ambito giornalistico.

Qui sta il cortocircuito istituzionale che interessa tutti: un’Authority può arrivare a incidere su ciò che resta accessibile al pubblico (un divieto di ulteriore diffusione), ma se lo fa dopo anni, quel potere non è più “garanzia” di diritti. È un meccanismo che rischia di trasformarsi in minaccia permanente: oggi colpisce una redazione, domani può colpire chiunque.

Tradotto: cosa cambia davvero per chi legge, non per chi comanda

La privacy resta un diritto serio, ma anche il diritto a non essere “processati” per anni da un’Authority lo è. La Cassazione dice: se lo Stato (anche nella forma di un’Autorità indipendente) vuole punire o imporre misure correttive, deve farlo entro tempi certi. Altrimenti il cittadino, l’azienda o la redazione restano sotto una spada di Damocle che costa avvocati, energie, paura e autocensura.

Tradotto ancora: non è un favore ai giornalisti e non è un “liberi tutti”. È un freno al potere senza scadenza. E quando un potere può incidere su cosa si può diffondere e cosa no, quel freno è una garanzia per ogni cittadino che, domani, potrebbe finire in un procedimento per un post, un video, una segnalazione o un’inchiesta locale.

Il nodo “watchdog”: un’Authority forte sì, ma controllabile

Il punto è semplice e scomodo: il Garante Privacy è un’Autorità con funzioni cruciali e, per essere credibile, deve essere anche disciplinata dal diritto che applica. Se la regola è “tempi certi” per chi è controllato, la regola deve valere anche per chi controlla. Altrimenti la tutela dei diritti diventa selettiva: rigorosa con i deboli, elastica con chi ha il timbro.

Ed è qui che la sentenza diventa politica nel senso più alto del termine: non perché favorisca un partito o una parte, ma perché mette un limite a un potere amministrativo che, se non recintato, può comprimere diritti fondamentali senza una decisione rapida e verificabile.

Il contesto che “pesa”: l’Authority sotto i riflettori di Report

Questa pronuncia arriva mentre il Garante è finito al centro di un conflitto pubblico con Report e di un dibattito sulla sua indipendenza. Secondo ricostruzioni giornalistiche, la trasmissione ha dedicato servizi ai costi dell’Autorità, alle spese di rappresentanza e a possibili conflitti di interessi o rapporti politici che, anche solo come percezione, intaccano la fiducia nell’arbitro. È un contesto che non prova colpe, ma aumenta la domanda di trasparenza e di regole stringenti.

In sostanza: quando un’Authority che può sanzionare e imporre divieti viene descritta da un’inchiesta come esposta a dinamiche di amichettismo o vicinanze, la risposta istituzionale non può essere “ci fidiamo”. Deve essere “ci sono controlli, ci sono limiti, ci sono tempi, e valgono sempre”. La sentenza della Cassazione si inserisce esattamente qui: richiama l’Authority a un perimetro verificabile, non a una fiducia in bianco.

Come finisce in Cassazione: rigetti e spese compensate

Sul piano tecnico, la Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e dispone la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, citando anche la novità della questione e il fatto che alcuni principi sono stati chiariti in modo definitivo solo successivamente. Il messaggio però resta: il potere punitivo senza una scadenza diventa incompatibile con certezza e difesa.

Cosa sappiamo: la Cassazione conferma che il termine dei 120 giorni nella fase sanzionatoria è perentorio e che, se superato, il potere dell’Authority si consuma; nel caso Report–Siri il provvedimento del luglio 2023 arriva troppo tardi.

Cosa non sappiamo: quanto questa linea verrà applicata in modo uniforme nei procedimenti futuri e se l’Authority modificherà prassi interne per evitare che la “durata” diventi un’arma indiretta.

Cosa aspettarci: più ricorsi fondati sul tema dei termini e, soprattutto, una pressione crescente perché il Garante renda più trasparenti tempi, criteri e responsabilità, specie quando le decisioni toccano informazione e diritto di cronaca.