Referendum sulla giustizia il 22-23 marzo: perché si parla di 350mila firme “ignorate”, cosa si vota davvero e cosa può succedere coi ricorsi

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Se la democrazia è un voto, la prima regola è semplice: capirlo prima di metterci la croce.

Il Consiglio dei ministri ha fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia (spesso chiamata “riforma Nordio”). La scelta ha acceso uno scontro istituzionale perché, mentre il referendum era già stato attivato da richieste parlamentari ammesse dalla Corte di Cassazione, un comitato civico sta raccogliendo firme (dice di essere arrivato a circa 350mila) per presentare una propria richiesta popolare entro il 30 gennaio 2026. I promotori annunciano ricorsi e chiedono l’intervento del Quirinale.

Il punto non è il tifo per il Sì o per il No. Il punto è un diritto minimo del cittadino: sapere cosa cambia nella Costituzione e perché oggi il governo sostiene che non poteva aspettare, mentre i promotori dicono che così si comprime lo spazio della partecipazione e della campagna informata.

Nicola Gratteri (procuratore di Napoli): “La separazione delle carriere punta a mettere il PM a servizio dell’esecutivo”. Per questo sostiene il NO: teme che con il SÌ l’accusa finisca sotto l’influenza del governo, riducendo l’indipendenza della magistratura e favorendo i più forti.

Cosa si vota: la domanda sulla scheda

La scheda chiederà se approvare il testo della legge costituzionale intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. È un referendum confermativo: se vince il , la riforma entra in vigore; se vince il No, la riforma si ferma.

Attenzione al dettaglio che cambia tutto: qui non c’è quorum. Il risultato vale indipendentemente da quante persone votano. Per questo la partecipazione non è un optional “tattico”: è parte della sostanza democratica.

Cosa cambia se vince il SÌ: le 3 modifiche “grandi”

1) Separazione delle carriere: il testo collega esplicitamente l’ordinamento giudiziario a carriere distinte per magistrati giudicanti e magistrati requirenti (pubblici ministeri). La riforma – nella lettura politica e tecnica più diffusa – punta a rendere strutturale la separazione, con un percorso distinto per chi giudica e chi accusa.

2) Due Consigli superiori della magistratura: l’attuale CSM viene “sdoppiato” in Consiglio superiore della magistratura giudicante e Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Ognuno decide su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni e conferimenti di funzioni per la propria area.

3) Sorteggio e nuova disciplina “anti-correnti”: i componenti dei due CSM (oltre ai membri di diritto) vengono indicati tramite estrazione a sorte: per un terzo da un elenco di professori e avvocati scelto dal Parlamento, e per due terzi tra i magistrati (giudicanti o requirenti). Il vicepresidente viene eletto tra i membri sorteggiati dall’elenco “laico”.

Carlo Nordio: promotore della riforma sulla separazione delle carriere, la presenta come una garanzia di equilibrio nel processo e di maggiore imparzialità del giudice. In vista del referendum (22–23 marzo 2026), difende il SÌ come passo “strutturale” per il modello accusatorio.

L’Alta Corte disciplinare: cosa significa

La riforma sposta la giurisdizione disciplinare dei magistrati dall’attuale Sezione disciplinare del CSM a una nuova Alta Corte disciplinare composta da 15 giudici, con un mix di nomine del Presidente della Repubblica e sorteggi da elenchi parlamentari e magistratura. È uno degli snodi più discussi: per i favorevoli rende più “terzo” il giudizio disciplinare; per i contrari crea un nuovo centro di potere con equilibri da chiarire.

Le modifiche in Costituzione: quali articoli vengono toccati

Il testo interviene su sette articoli della Costituzione: 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110. In estrema sintesi: si aggiorna il ruolo del Presidente della Repubblica rispetto ai due CSM, si esplicita la logica delle carriere distinte, si riscrive la governance dell’autogoverno e si ridisegna la filiera delle regole su disciplina e organizzazione.

Il testo prevede anche disposizioni transitorie: entro un anno dovranno essere adeguate le leggi su CSM, ordinamento giudiziario e disciplina; fino ad allora continuano a valere le norme attuali.

Perché si parla di “350mila firme ignorate”

I promotori della raccolta firme sostengono che fissare il voto al 22-23 marzo prima della scadenza dei tre mesi previsti dall’articolo 138 per presentare domande di referendum (anche popolari) riduce di fatto lo spazio dell’iniziativa dei cittadini: perché la Cassazione, se arrivasse una richiesta popolare con 500mila firme, dovrebbe verificarla e potrebbe incidere anche sul modo in cui viene formulato il quesito e sulla tempistica.

Il governo, al contrario, si appoggia a un’altra catena temporale: la legge 352/1970 prevede che, una volta che l’Ufficio centrale della Cassazione ha emesso l’ordinanza di ammissione di una richiesta referendaria, il referendum vada indetto entro sessanta giorni. Poiché la Cassazione ha già ammesso le richieste parlamentari il 18 novembre 2025, Palazzo Chigi sostiene che la macchina doveva partire e che la data andava fissata entro i termini.

Cosa può succedere ora: gli scenari dei ricorsi

Scenario 1: ricorso e stop (totale o parziale). I promotori parlano di un ricorso al TAR e di altre iniziative nelle sedi previste. Se un giudice ritenesse fondato il problema, potrebbe arrivare a una sospensione o a una rimodulazione dei tempi. È l’ipotesi più dirompente, ma anche la più difficile da prevedere senza precedenti identici.

Scenario 2: ricorso respinto o dichiarato inammissibile. È possibile che l’atto venga considerato un atto “politico” o comunque non sindacabile in quella sede, o che manchino i requisiti per agire. In passato, su altri temi referendari, la giurisprudenza costituzionale ha mostrato attenzione molto severa ai requisiti di legittimazione dei comitati.

Scenario 3: si vota il 22-23 marzo comunque. Anche con ricorsi pendenti, è possibile che non si arrivi a provvedimenti cautelari in tempo utile e che la consultazione resti in calendario. In quel caso, la battaglia si sposterebbe sul terreno politico: informazione, mobilitazione, qualità della campagna.

Tradotto: cosa devi sapere prima di entrare in cabina

Se voti SÌ approvi la riforma costituzionale: carriere separate tra giudici e pm, due CSM, sorteggio dei componenti secondo le regole previste, Alta Corte disciplinare e un anno per adeguare le leggi ordinarie.

Se voti NO blocchi la riforma: resta l’assetto attuale (un unico CSM, disciplina e autogoverno nelle forme vigenti), salvo future riforme che dovrebbero ripartire da Parlamento e iter costituzionale.

Se non voti non “neutralizzi” il referendum: qui non c’è quorum. Lasci semplicemente decidere a chi va alle urne.

Cosa sappiamo: il referendum è stato fissato per 22-23 marzo 2026; si vota sulla legge costituzionale che modifica sette articoli e introduce separazione delle carriere, due CSM, sorteggio e Alta Corte disciplinare; un comitato civico dice di aver raccolto circa 350mila firme e annuncia ricorsi.

Cosa non sappiamo: se e come i ricorsi incideranno sulla data, e quale sarà l’orientamento delle sedi chiamate a valutare la compatibilità tra prassi, articolo 138 e legge 352/1970 in un caso che viene descritto come “inedito”.

Cosa aspettarci: un doppio confronto: uno nelle aule (ricorsi e procedure) e uno nel Paese (campagna, informazione, partecipazione). In entrambi i casi, la differenza la farà la stessa cosa: cittadini che capiscono il merito prima di votare.